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4 marzo 2020

La Pubblica Amministrazione deve accedere al registro dei titolari effettivi liberamente e gratuitamente

Transparency International Italia, Oxfam Italia, Re:Common, Fondazione Finanza Etica e Avviso Pubblico hanno sottoscritto una serie di osservazioni alla consultazione pubblica dello schema di decreto Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sul registro dei titolari effettivi, alla cui stesura ho contribuito.
Sei i punti fondamentali:


  • definire il concetto di “rischio sproporzionato” per il controinteressato (art. 1)
  • identificare l’organismo che avrà il compito di valutare la natura eccezionale delle circostanze che emergono da chi si proclama controinteressato all'accesso (art. 1)
  • identificare i canali d’appello nei confronti di risposta negativa all'accesso (art. 1)
  • rendere l’accesso gratuito a tutti gli enti pubblici
  • prevedere l’estensione dell’accesso a tutti
  • rendere note le motivazioni in caso di mancata identificazione dei titolari effettivi

Di seguito pubblico anche le mie osservazioni inviate al MEF che hanno identico obiettivo di quelle avanzate dalle ONG.

La prima osservazione verte sull'articolo 1 del Regolamento per l'accesso al Registro. L'articolo 1 del testo definisce chi siano i controinteressati. Deve cioè normare nel dettaglio, interpretare e tradurre i principi definiti dall'articolo 21 della norma di riferimento: la 231/2007. Il controinteressato è la persona che può imporre il diniego all'accesso ai propri dati. L'articolo 1 in realtà non definisce la eccezionalità, la sproporzione, chi decide se il controinteressato è legittimato a negare l'accesso ai suoi dati. Nelle risposte deve inoltre essere scritto se il Controinteressato e quindi il beneficiario ultimo dell'ente sia un minore o una persona incapace e quindi con un amministratore di sostegno.

Con la seconda osservazione si chiede che le Pubbliche Amministrazioni possano accedere gratuitamente al registro. Ora non è così. Un'assurdità. Le PA devono inviare dati e informazioni alla UIF secondo la 231/2007 e, al momento, non potrebbero accedere al registro liberamente, e quindi applicare la norma senza vincoli. 



Prima osservazione

L'ART. 1 del regolamento dice: (Definizioni) 2. Ai fini del presente decreto, si intende per: b) controinteressati all'accesso: i titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini che siano incapaci o minori di età nonché i titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini per i quali, dall'accesso all'informazione sulla titolarità effettiva, effettuato dai soggetti di cui alla lettera q), derivi un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

Osservazione
All'art. 21 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust) del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma f, viene regolato l'accesso al pubblico del registro. All'interno del suddetto comma viene scritto: In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'eta', secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.
Nel testo dello schema di decreto in consultazione non è prevista alcuna eccezionalità grazie alla quale l'accesso alle informazioni può essere escluso, in tutto, o in parte. Viene riportata la definizione di controinteressato e al punto 2 dell'articolo 7 viene scritto: L’accesso non è consentito ove risultino controinteressati all’accesso ai sensi dell’articolo 1, comma 3 (errore comma 2) lettera b) e dell’articolo 4, comma 1, lettera e). Il carattere di eccezionalità non viene sottolineato, né tanto meno normato o sviluppato. Non viene normata la sproporzionalità e non viene definito a quali informazioni si potrebbe avere accesso e a quali no, considerato che nel testo di legge si dice che l'accesso può essere escluso in tutto o in parte.
Inoltre non viene normato l'altro fondamentale elemento e cioè la modalità con la quale si applicherebbe l'ultimo principio presente nella norma: secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.
Dal testo in osservazione non si evince la descrizione di alcun organismo che svolgerà questo compito e a cui, la persona a cui è negato l'accesso possa appellarsi.

Si chiede quindi:
  • di definire l'eccezionalità
  • di definire la sproporzione
  • di individuare un organismo che possa secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze che emergono da chi si proclama controinteressato e che può anche accogliere ricorsi sull'interpretazione della eccezionalità e della sproporzione
  • si chiede infine che venga indicata nella risposta di diniego all'accesso al registro se il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'eta'
Seconda osservazione

ART. 5 (Accesso da parte delle autorità) 1.Le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4, lettere a), b) e c) del decreto antiriciclaggio accedono ai dati e le informazioni sulla titolarità effettiva presenti nel registro, previo accreditamento, attraverso il sistema di gestione dei soggetti accreditati reso disponibile dal gestore e secondo modalità, definite dall’allegato tecnico, tali da garantire l’univoca individuazione dell’unità organizzativa responsabile del processo di accreditamento e gestione delle credenziali presso l’autorità richiedente e, relativamente alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera d) e comma 4 lettera c), responsabile altresì dell’utilizzo dei predetti dati e informazioni per i soli fini di contrasto dell’evasione fiscale. 2.Le credenziali consentono alle autorità di cui al comma 1 l’accesso mediante sito internet o tramite cooperazione applicativa, secondo le modalità definite dall’allegato tecnico

Osservazione
Si chiede di estendere l’accesso gratuito regolato dall’ART. 5 a tutti le pubbliche amministrazioni, in modo da consentire più efficaci controlli sui soggetti privati con cui l’amministrazione stabilisce rapporti contrattuali (appalti, convenzioni urbanistiche, finanziamenti, contributi, concessioni, etc…).
Appare al proponente incoerente con la norma l'accesso al registro a pagamento tenendo conto che il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 con le modifiche da ultimo apportate dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di Attuazione della direttiva (UE) 2015/849  all’articolo 10 comma 4 prescrive che le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia ha emesso il 23 di aprile 2018 le Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni. All’articolo 1 si legge che le Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007. All’articolo 2 viene stabilito che il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato 1.
Tenendo anche infine conto che la norma citata prevede multe laddove venga meno la sua corretta applicazione.