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2 settembre 2019

Decreto sbloccacantieri cosa salvare e cosa no


Nella seduta di commissione antimafia congiunta alla commissione lavori pubblici del 2 agosto 2019, Maria Lucia Grande (Direttore centrale unica appalti) e Nunzio Dragonetti (Direttore area gare beni e servizi vicedirettore centrale unica appalti) ci hanno aiutato a comprendere le modifiche al codice dei contratti entrate in vigore con il decreto 32/2019 convertito in legge 55/2019.
Sono 49 gli articoli che modificano il decreto legislativo 50 del 2016. Sono 27 i decreti attuativi da redigere. L’obiettivo dichiarato dal Governo, una volta varato il provvedimento, è stato quello di rilanciare gli investimenti pubblici.
La particolarità che rende ancora più complessa una norma già complessa di natura i modificata troppo spesso negli ultimi anni e quella delle norme sospese la legge in vigore da luglio scorso prevede diverse norme presenti nel testo 50/2016 che vengono sospese fino al 31 dicembre 20120. Entro il 30 novembre 2020 il governo relazionerà sull’efficacia delle stesse.
Faccio una mia prima valutazione di ciascuna norma



Efficacia
Anticorruzione
1. I comuni non capoluogo non dovranno più qualificare le stazioni appaltanti o fare riferimento a centrali uniche di contentezza OA centrali uniche acquisti
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2. l'appalto integrato (affidamento progettazione e esecuzione) viene reintrodotto
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3. L'albo dei commissari viene sospeso ora si applicherà la rotazione utilizzando risorse esterne (Con la vecchia norma bisognava utilizzare per la costituzione dei commissari di gara un albo di professionisti qualificati da tutta Italia)
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4. Viene adottata l’inversione procedimentale. Dapprima si valuta la correttezza della documentazione presentata quindi si valutano le offerte, mentre i controlli sono eseguiti solo sui primi tre classificati
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- (soprattutto per le sanzioni dei controlli sostanziali)
5. L’articolo 36 comma 9 bis viene modificato ora le gare al minor prezzo vengono bandite sotto i limiti europei 5.000.000 di euro per i lavori e € 250.000 per servizi e forniture. L'offerta economicamente vantaggiosa prosegue nelle gare per i servizi sociali per le giare di alto contenuto tecnologico
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6. Viene anche modificata la modalità con cui vengono individuate le anomalie prima c'erano 5 diversi metodi per la valutazione della soglia da sorteggiare tra loro. Ora sono previsti due metodi: uno per le gare che prevedono meno di 15 concorrenti l'altro da utilizzare nelle gare che prevedono più di 15 concorrenti
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7. Non c'è più l'obbligo del progetto esecutivo per gli appalti di manutenzione
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8. La validità dei documenti scaduti viene acquisita con il silenzio assenso
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9. Sospesa anche la norma sui subappalti. Passa dal 30% al max 40% subappaltabile e non bisognerà dichiarare prima la terna tra cui si sceglierà
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10. Sotto la soglia comunitaria per i beni e servizi (221 mila euro), concessioni (5 milioni di euro) e per i servizi sociali (750 mila euro) non è più prevista la procedura negoziata (valutazione separata dell’offerta tecnica e economica e documentazione amministrativa), ma l’affidamento diretto. Bisognerà valutare 5 operatori economici (e non preventivi), facendoli ruotare, individuati da analisi di mercato o elenchi (linee guida 4 di ANAC) da riceversi anche via mail. A Milano si prosegue con la preocedura a invito per sorteggio. L’albo per le procedure negoziate si proseguirà ad utilizzare fino a 1 milione di euro.
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11. Per i lavori tra 40 mila e 150 mila beni e servizi non è più prevista la procedura negoziata (valutazione separata dell’offerta tecnica e economica e documentazione amministrativa) ma l’affidamento diretto. Basterà valutare 3 preventivi da riceversi anche via mail. Verrà utilizzato il minor prezzo. A Milano si procederà con procedura aperta e bando pubblico.
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12. Prima anche per le offerte economicamente più vantaggiose, nel caso i punti erano superiori ai 4/5 di quelli massimi si svolgeva verifica delle anomalie. Ora la verifica delle anomalie si farà solamente se ci sono meno di 3 offerte. 
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13. Superata la centralità di Anac la cosiddetta soft law non ci saranno più linee guida interpretative ma, entro 180 giorni verrà steso un regolamento attuativo complessivo
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