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3 dicembre 2020

La richiesta del titolare effettivo: l'alfabeto della legalità!

La Presidente del Comitato antimafia è stata chiara. Molto chiara. Proprio in chiusura della seduta di Commissione Antimafia, Carmen Manfredda ha sostenuto: "Non è possibile che noi ancora faticosamente ci affanniamo ad affermare questo principio, questo principio proprio dovrebbe appartenere alle tavole di Mosè. Deve essere l'alfabeto della legalità!".

Si parla del potere-dovere dell'amministrazione comunale di identificare il titolare effettivo. Il diritto di esigere di sapere chi sia la controparte. Con chi la Pubblica Amministrazione stia trattando, a chi si sta aggiudicando un appalto, con chi si sta sottoscrivendo una convenzione urbanistica. Il parere redatto dal Comitato antimafia e di cui si è discusso, è una accelerazione importante di un lungo percorso. E' da quattro anni che sto battagliando su questo tema. Al link un mio intervento in aula dell'ottobre 2016 sui titolari effettivi di Inter e Milan. 

Il Comitato antimafia è giunto alla considerazione "che l’ente comunale è titolare del potere e dovere di richiedere agli enti privati destinatari dell’attività amministrativa la comunicazione del cosiddetto titolare effettivo e che, benché la dichiarazione del cosiddetto titolare effettivo non possa essere richiesta negli atti di gara, pena di esclusione, stante il principio di tassatività e tipicità delle cause di esclusione, ciò non di meno l’omessa dichiarazione del titolare effettivo possa costituire, costituisca, una irregolarità essenziale della domanda, la cui mancata regolarizzazione in sede di cosiddetto soccorso istruttorio, comporta, ad avviso del comitato, l'esclusione ex articolo 83 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 216 numero 50. Quindi l'omessa dichiarazione del cosiddetto titolare effettivo può essere altresì valutata nella sua idoneità a integrare la fattispecie tipica di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 lettera C bis del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50".

Questo quanto dichiara la dottoressa Manfredda. Nitidamente. Per ciò che attiene al Codice dei Contratti. A maggior ragione per tutto ciò che non fa riferimento alle cause di esclusione ex articolo 80 del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50.

Il professor Mauro Renna ha aggiunto che una recente sentenza in adunanza plenaria del Consiglio di Stato la numero 16 del 2020 ha rafforzato il concetto. "Sono dichiarazioni dovute e necessarie anche quelle che magari non sono immediatamente scritte nel codice, ma sono essenziali e strumentali rispetto ad alcuni requisiti del codice di cui all’art. 80, ad esempio". la comunicazione del c.d. titolare effettivo è, infatti, strumentale all’adeguata verifica della sussistenza, anche in capo a tale figura soggettiva, dei c.d. requisiti generali di partecipazione ad una gara, di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. "La sentenza del Consiglio di Stato, è sicuramente importante", ha aggiunto Renna, "ma non è, però, una sentenza che riguarda il caso specifico del titolare effettivo. Non possiamo sostenere che abbiamo un precedente in termini, è importante per i ragionamenti giuridici che abbiamo fatto nel nostro parere. E quindi mi sento di dire", ha concluso, "da un lato il parere dell'Anac (che andiamo a richiedere per la seconda volta NdR) resta importante, poi in ultimo il giudice amministrativo ha comunque sempre l'ultima parola". E io sono convinto che il TAR non può altro che darci ragione. Avanti così. Milano conferma il proprio ruolo e la propria responsabilità di apripista e, come sulla segnalazione delle operazioni sospette a rischio riciclaggio, la Commissione Antimafia, ha dato il la. 

Ora attendiamo il parere di Anac. Mi auguro giunga in fretta. La città non può aspettare troppo.