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21 marzo 2019

Nonostante risposta ANAC, sul titolare effettivo non si può arretrare. Per la PA conoscere chi sia la controparte è un principio sacrosanto

L'ho letta e riletta. Rimane una delusione la risposta di Anac alla Segreteria generale di Milano in merito alla mozione sul Titolare effettivo votata il primo ottobre 2018 dal consiglio comunale.
Manca un riferimento legislativo. Lo sapevamo. Non nasce però dalla massima autorità italiana di contrasto alla corruzione un sollecito a che questo vuoto sia colmato perché i principi sottesi dalla mozione sono assolutamente condivisibili. No. Purtroppo viene detto in riferimento ad una parte di essa che è apprezzabile l'esigenza, ma non viene sentita l'urgenza di una norma.
Fermo restando che sono convinto che già l'obbligo di chiedere il titolare effettivo discende dalle norme antiriciclaggio e dalle norme che regolano i conflitti di interesse. In questo secondo caso la PA non avrebbe solamente l'obbligo a chiedere, ma anche il dovere di escludere chi vuol rimanere poco trasparente.
Un dovere che appare prima di tutto un diritto, perché il principio che sottende questa procedura è di una banalità disarmante: la Pubblica Amministrazione deve sapere chi sia la controparte che con lei firma una convenzione urbanistica, un contratto di appalto, una concessione.


Se il Codice dei Contratti non prevede una norma specifica all'articolo 80 nel quale vengono elencate le cause di esclusione, la 231/2007 norma antiriciclaggio invece in un decreto attuativo (citato da ANAC) elenca gli indicatori che la Pubblica Amministrazione deve considerare per segnalare operazioni sospette.
Si parla costantemente di soggetto cui è riferita l'operazione e quindi del beneficiario dell'operazione medesima e quindi al titolare effettivo. Se io non conosco chi sia il titolare effettivo, il soggetto cui è riferita l'operazione come faccio ad applicarla correttamente?
E poi l'aspetto che considero centrale in riferimento al codice etico dei dipendenti pubblici: come faccio a escludere un conflitto di interesse se non so chi sia il beneficiario dell'operazione?
Le ultime sei righe della risposta di sei pagine sono dedicate a questo aspetto. Troppo poche.
Conosco il Presidente, l'Amministratore delegato, come posso non conoscere chi detenga indirettamente o controlla l'ente con cui sto sottoscrivendo una convenzione urbanistica?
Com'è possibile normare il conflitto di interesse e non chiedere alla controparte chi ne detenga la proprietà per verificare la veridicità di quanto autocertificato dal dirigente?
E, infine, non mi si può dire che sia un aggravamento degli oneri formali a carico dei soggetti interessati. Chiunque abbia un conto corrente deve dichiarare il titolare effettivo. Nessun onere aggiuntivo. Una sola fotocopia conforme in più. Una sola.
Ricordo infine che il Registro delle imprese ciascuna con il proprio titolare effettivo così come previsto dalla norma 231/2007 e successive modifiche non esiste ancora. Il Governo gialloverde ha rimandato l'emanazione del decreto attuativo e la sua creazione al momento di recepimento della Quinta Direttiva europea sull'antiriciclaggio.
Non mi fermerò. Il principio è sacrosanto e sono convinto che dalle norme attuali si poteva già desumere l'obbligo di chiedere il titolare effettivo e prevedere l'esclusione dell'ente reticente.
Già si è fatto a Milano. Mentre per le convenzioni urbanistiche si fa una gran fatica, per la concessione degli spazi della galleria Vittorio Emanuele un dirigente ha stabilito nel bando l'esclusione del soggetto giuridico che partecipa, ma non dichiara chi sia il proprio titolare effettivo.
Una attenzione fondamentale per contrastare il riciclaggio in una città oggetto in questi anni di enormi investimenti.