-->

6 marzo 2026

C'è scritto tutto nelle sentenze!

Motivazione della sentenza del 2 maggio 2003 della Corte di Appello di Palermo per il processo a carico di Giulio Andreotti, confermata definitivamente in Cassazione:

“E i fatti che la Corte ha ritenuto provati dicono, comunque, al di là della opinione che si voglia coltivare sulla configurabilità nella fattispecie del reato di associazione per delinquere, che il senatore Andreotti ha avuto piena consapevolezza che i suoi sodali siciliani intrattenevano amichevoli rapporti con alcuni boss mafiosi; ha, quindi, a sua volta, coltivato amichevoli relazioni con gli stessi boss; ha palesato agli stessi una disponibilità non meramente fittizia, ancorché non necessariamente seguita da concreti, consistenti interventi agevolativi; ha loro chiesto favori; li ha incontrati; ha interagito con essi; ha loro indicato il comportamento da tenere in relazione alla delicatissima questione Mattarella, sia pure senza riuscire, in definitiva, a ottenere che le stesse indicazioni venissero seguite; ha indotto i medesimi a fidarsi di lui e a parlargli anche di fatti gravissimi (come l’assassinio del presidente Mattarella) nella sicura consapevolezza di non correre il rischio di essere denunciati; ha omesso di denunciare le loro responsabilità, in particolare in relazione all'omicidio del presidente Mattarella, malgrado potesse, al riguardo, offrire utilissimi elementi di conoscenza”.
Andreotti è stato sette volte presidente del Consiglio e per trentaquattro volte Ministro della Repubblica.

Motivazione della sentenza definitiva della Corte di Cassazione del 9 maggio 2014, che ha condannato Marcello Dell'Utri a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.
“Tra il 16 e il 29 maggio 1974 si svolgeva a Milano un incontro cui prendevano parte Marcello Dell'Utri, Silvio Berlusconi, Gaetano Cinà (legato alla "famiglia" mafiosa di Malaspina), Stefano Bontade (capo della "famiglia" mafiosa di S. Maria del Gesù ed esponente, fino a poco tempo prima, insieme con Gaetano Badalamenti e Luciano Liggio, del "triumvirato", massimo organo di vertice di "cosa nostra"), Girolamo Teresi (sottocapo della "famiglia" mafiosa di S. Maria del Gesù), Francesco Di Carlo ("uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Altofonte di cui, all'epoca, era consigliere e di cui, in seguito, sarebbe diventato sottocapo). In tale occasione veniva concluso l'accordo di reciproco interesse, in precedenza ricordato, tra "cosa nostra", rappresentata dai boss mafiosi Bontade e Teresi, e l'imprenditore Berlusconi, accordo realizzato grazie alla mediazione di Dell'Utri che aveva coinvolto l'amico Gaetano Cinà, il quale, in virtù dei saldi collegamenti con i vertici della consorteria mafiosa, aveva garantito la realizzazione di tale incontro. L'assunzione di Vittorio Mangano (all'epoca dei fatti affiliato alla "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, formalmente aggregata al mandamento di S. Maria del Gesù, comandato da Stefano Bontade) ad Arcore, nel maggio-giugno del 1974, costituiva l'espressione dell'accordo concluso, grazie alla mediazione di Dell'Utri, tra gli esponenti palermitani di "cosa nostra" e Silvio Berlusconi ed era funzionale a garantire un presidio mafioso all'interno della villa di quest'ultimo”.
Silvio Berlusconi ottenne quattro incarichi da Presidente del Consiglio è il presidente del Consiglio rimasto in carica più a lungo nella storia dell'Italia repubblicana. 
Motivazioni della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta nel processo ai poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex componenti del gruppo d’indagine guidato da Arnaldo La Barbera, prescritti dall’accusa di calunnia, dopo che era caduta l’aggravante mafiosa. 
Il depistaggio messo in atto da chi ha indagato sulla strage di via D'Amelio, è stato impartito “dall’alto per preservare alcune responsabilità istituzionali”, “favorire l’impunità di soggetti diversi da Cosa Nostra”, colpendo una parte della mafia e “lasciando indenni alcuni esponenti di essa”. 
Arnaldo La Barbera, a capo della Squadra mobile e poi della Questura di Palermo proprio nel periodo stragista, avrebbe intessuto “rapporti di natura opaca con esponenti di Cosa Nostra”, e nello stesso tempo “fece da cerniera tra ambienti investigativi, figure istituzionali e apparati di servizi di sicurezza”. Secondo i giudici, “non vi è prova che La Barbera fosse l’artefice di questa complessa strategia” depistatoria, ma è la sua indagine a “mascherare” la Fiat 126, rubata e imbottita di tritolo dai mafiosi, “l’unica prova incontrovertibile, muta ma univoca”.
“Non può considerarsi certa la prova che” La Barbera “volesse favorire l’organizzazione mafiosa nel suo complesso e non alcuni suoi singoli membri in ragione delle loro cointeressenze con altri esponenti istituzionali. Né può considerarsi delineato con la necessaria chiarezza quale fosse l’interesse superiore di Cosa Nostra sull’altare del quale l’accordo intervenuto prevedeva il sacrificio di una larga parte dei suoi componenti anche di vertice da portare alla condanna all’ergastolo”.