Le norme attuali*, reinterpretate con una Delibera Anac il 21 luglio scorso, indicano che le dichiarazioni relative ai finanziamenti ricevuti a supporto della campagna elettorale devono essere pubblicati entro tre mesi dall'elezione e devono essere inseriti all'interno della sezione Amministrazione trasparente, del sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento. Devono essere indicate le persone giuridiche ed enti che hanno finanziato il candidato, versando più di 3.000 euro annui. Vengono invece nascosti i nomi e i cognomi delle persone fisiche e delle imprese individuali. Dal 21 luglio, proprio grazie ad ANAC, anche questi dati divengono accessibili per tutti i cittadini, inoltrando una richiesta di accesso civico generalizzato. Purtroppo però dopo. Dopo che un elettore ha scelto il proprio candidato.
Per le primarie si potrebbe sperimentare una rendicontazione in diretta. Durante. Ogni giorno il candidato aggiorna una pagina online con tutte le entrate e le uscite. La sera stessa dell’iniziativa si indica il suo costo e le spese sostenute. L’elettore, avrebbe metaforicamente, la possibilità di avere le credenziali per accedere in sola lettura, all’estratto del conto corrente dedicato. Ma non solo. Chiunque potrebbe sapere in tempo reale chi ha finanziato l’iniziativa a cui ha partecipato e se lo ha fatto con un versamento diretto, oppure mettendo a disposizione gratuitamente, spazi, merce e persone. Nel caso il finanziamento giungesse da personalità giuridiche, verrà indicato il loro beneficiario ultimo o titolare effettivo. Cioè chi, in ultima istanza, decide di erogare quella cifra per quella campagna elettorale.
Un messaggio chiaro, nitido: qui non si scherza! La politica è cosa seria! Serie sono le lobby che devono essere regolamentate. Molto seri sono i conflitti di interesse. E i cittadini devono essere messi in grado di scegliere chi votare, anche in base a quanto il candidato spende in campagna elettorale, a come spende e a chi lo finanzia.
* Articolo 14 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e Articolo 4 della Legge n. 659/1981 (modificato dalla Legge n. 3/2019).
